La fattura elettronica 2019 è attiva e sono molti i dubbi e le paure dei professionisti, in termini di consegna e sanzioni.
Dal 1° gennaio è entrata in vigore la Fattura elettronica 2019 che ha mandato alcuni professionisti privati e pubblici nel caos. Seppur le istruzioni siano dettagliate e i software intuitivi, si hanno ancora molti dubbi soprattutto sull’eventuale mancata consegna.
Mancata consegna, cosa fare?
La domanda che gli utenti si fanno ogni giorno, non è solo sul funzionamento della e-fattura ma sull’ipotesi di non consegna al destinatario (soprattutto in termini di sanzioni). A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate e AgendaDigitale hanno comunicato che in caso di mancata consegna di fattura B2B è necessario contattare prontamente il destinatario.
Secondo le disposizioni e il regolamento, il SdI evidenzia che copia della fattura stessa si trova all’interno dell’area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione, inoltre, può essere inviata anche tramite copia informatica analoga a quella elettronica.
Nel caso di trasmissione andata a buon fine ma mancata consegna B2B, gli utenti non devono fare nulla: per i professionisti che operano senza Partita IVA o con regime agevolato/forfettario questa potrà essere inviata in pdf o modalità cartacea utilizzando il codice destinatario composto da 7 zeri.
I termini per l’invio
Secondo quanto comunicato, sino al 30 giugno 2019 sarà possibile inviare le e-fatture al SdL, entro il termine della liquidazione IVA – mensile oppure trimestrale. E’ concesso un ritardo solo fino al 1° luglio, ma i professionisti invitano al rispetto della scadenza per non incorrere in sanzioni.
E’ bene evidenziare che, se un cliente non riceve la fattura entro 4 mesi dall’operazione si dovrà emettere una Autofattura denuncia – versando l’IVA e richiedere il tutto al fornitore.