Imposta di bollo: i chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

Novità da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla imposta di bollo in base all’analisi. Ecco di cosa stiamo parlando

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla normativa dell’imposta di bollo ed alle regole da applicare per il versamento, partendo dall’analisi di casi pratici che vedono come protagonisti un Ente pubblico e un istituto di credito. Scopriamo le risposte agli interpelli numero 370 e 376.

Operare all’estero comporta modifiche sulle regole?

Nell’interpello 376, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in merito ai dubbi sollevati da un istituto di credito che fornisce servizi transfrontalieri.

Dato che la banca istante sta diffondendo una tipologia di conto online destinato esclusivamente alla clientela non residente sul mercato nazionale, l’istituto di credito chiede esplicitamente all’amministrazione finanziaria di verificare se è necessario applicarla.

L’ipotesi prospettata dalla banca istante è che non sia dovuta perché manca il presupposto di territorialità.

Questa ipotesi prospettata dalla banca non trova il favore dell’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento alla individuazione del presupposto territoriale, si rappresenta che l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari di cui al comma 2-ter predetto trova applicazione per i prodotti finanziari detenuti per il tramite di un ente gestore che esercita a qualsiasi titolo sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa (cfr. articolo 1 del DM 24 maggio 2012)”.

L’istituto di credito è tenuto a versare l’imposta di bollo in relazione alle comunicazioni periodiche inviate ai risparmiatori.

Pertanto, l’imposta di bollo deve essere applicata entro la fine di ogni anno e al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

Contratti tramite mercato elettronico della Pubblica amministrazione

Un Ente pubblico istante, che riceve finanziamenti sia per la realizzazione di progetti sociali rivolti ai detenuti che per l’edilizia penitenziaria, richiede all’Agenzia delle Entrate chiarimenti sul pagamento dell’imposta di bollo che riguarda i contratti di valore inferiore a 40.000 euro.

L’interpello n.370 del 2019 risponde che il Decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972 ha sancito:

L’articolo 2, al comma 1 stabilisce che l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”.

Come risposto dall’Agenzia delle Entrate i contratti, stipulati secondo le varie modalità procedurali, sono soggetti al tributo, che prevede il pagamento dell’imposta di bollo di sedici euro per ogni foglio.

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