Flat Tax al 15% per chi ha il doppio lavoro: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con l’interpello n. 382 del 16 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente che il Regime Forfettario può essere mantenuto anche in caso di doppio lavoro, sia da Freelancer che da dipendente, ma i due contratti lavorativi devono essere stati sottoscritti prima della Legge di Bilancio 2019.
Scopriamo tutti i dettagli e i chiarimenti del Fisco che ha risposto al quesito di una contribuente che esercita la professione di dentista.
Partita IVA Forfettaria anche con il doppio lavoro: i chiarimenti del Fisco
A chiarire se un lavoratore che riceve redditi sia per l’attività professionale di dentista che di lavoratore dipendente nei confronti dello stesso committente, possa continuare ad aderire alla Flat Tax 15%, è la stessa Agenzia delle Entrate.
Con l’interpello numero 382 del 16 settembre 2019 una contribuente, che esercita la doppia professione di dentista e chiede se può essere considerata causa ostativa all’applicazione della Flat Tax al 15% il passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche nel caso in cui la doppia tipologia di rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) era preesistente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.
Regime Forfettario e doppio lavoro: la risposta del Fisco
L’Agenzia delle Entrate richiama come fonte normativa la Legge n. 190 del 2014, modificata dalla Legge di Bilancio 2019 e la Circolare n. 9 del 10 aprile 2019.
Il Fisco chiarisce che la causa ostativa non trova applicazione se i due rapporti contrattuali persistono senza modifiche sostanziali nei confronti dello stesso datore di lavoro prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.
La fonte normativa chiarisce che:
“non possono fruire del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta”.