La Consulta concede i permessi premio anche con l’ergastolo ostativo, purché i condannati non abbiano collegamenti con la criminalità organizzata.
Si tratterebbe di una modalità che non consente al condannato di beneficiare di sconti sulla pena se non collabora con la giustizia.
L’Italia era già stata “rimproverata”
Sull’ergastolo ostativo si era già espressa la Corte Europea dei Diritti Umani che aveva lanciato un monito all’Italia. Ecco perché Bonafede ha recentemente sollevato l’argomento in Consiglio dei Ministri. La Consulta si è comunque pronunciata soltanto nei limiti della richiesta dei giudici che hanno sollevato il caso. La concessione del permesso premio è stata non prevista soltanto per l’ergastolo ostativo.
Si parla di pericolosità sociale
Con questa apertura ai permessi premio, anche se i detenuti non collaborano con la giustizia potranno beneficiarne. La concessione non si espliciterebbe nella mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata. Questa la decisione della Corte Costituzionale che ha anche messo il punto sulla questione della pericolosità sociale. Quest’ultima diventa relativa e se il magistrato di sorveglianza lo reputa necessario, potrebbe essere anche superata.
L’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario è stato dichiarato in illegittimo per la Costituzione. In particolare, per la parte in cui non prevede, appunto, i permessi premio se non c’è collaborazione con la giustizia. Pur venendo meno i collegamenti con la criminalità. Fermo restando il percorso rieducativo del condannato.
Uno dei punti più importanti della sentenza è la relatività della pericolosità sociale dell’ergastolano che da assoluta diventa relativa. La valutazione deve essere comunque fatta caso per caso, collaborando anche con altre autorità quali: l’antimafia, l’antiterrorismo e l’ordine per la sicurezza pubblica.