Lotteria dello scontrino 2020: dal primo gennaio passa al primo luglio
Prorogata a luglio la lotteria dello scontrino fiscale, semplificazione per chi emette lo scontrino fiscale quando accetta pagamenti tracciati con le cards e sanzioni inasprite per l’esercente commerciale che non permette al cliente di partecipare alla lotteria.
Ecco le novità contenute negli emendamenti collegati alla manovra che potrebbero ottenere il via libera della commissione Finanze della Camera.
Lotteria scontrini: la proroga dal primo gennaio al primo luglio 2020
Al centro della manovra 2020 vi è la volontà di far decollare la nuova lotteria dello scontrino dal 1° gennaio 2020, come è stato previsto dall’ultima legge di bilancio.
La lotteria degli scontrini sarebbe dovuta già partire da tempo con la prima sperimentazione, adesso che i tempi sono maturati, il Governo Conte Bis intende utilizzare questo strumento antievasione per incrementare e stimolare l’emissione degli scontrini fiscali, l’utilizzo della moneta elettronica e l’abbassamento del limite d’uso del denaro contante che da 3000 euro passerà a 1000 euro.
Lotteria degli scontrini 2020: come funzionerà?
La lotteria degli scontrini 2020 prevede 3 estrazioni con premi da 50mila euro, 30mila euro e da 10mila euro, poi un’estrazione all’anno con premio da 1 milione di euro.
Solo i possessori di scontrino potranno partecipare alle estrazioni.
Le novità previste sono di seguito riassumibili:
- per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici sono istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie,
- i premi vinti alla lotteria degli scontrini sono esentasse,
- sono previsti premi agli esercenti e ogni anno, sorteggiati, i nuovi settori di spesa per i quali sarà possibile detrarre fatture e ricevute.
Qualora l’esercente, al momento dell’acquisto, si rifiuti di trasmettere il codice fiscale del contribuente, impedendogli di partecipare alla Lotteria degli scontrini, è punito con una sanzione da 100 a 500 euro.
È previsto un regime transitorio per il primo semestre del 2020: la sanzione non si applica agli esercenti commerciali che assolvono l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante ricevute fiscali e misuratori fiscali già in uso inidonei alla trasmissione telematica.