La Cassazione ha confermato che non è necessario apporre un secondo cartello che segnala l’autovelox mobile, basta quello fisso
Non è necessario un cartello aggiuntivo per l’autovelox mobile: ad affermarlo è la sentenza della Corte di Cassazione 30207/19, depositata il 20 novembre scorso, che ha respinto la richiesta di annullamento di una sanzione presentata da un automobilista sarda della provincia di Cagliari.
Autovelox mobile: i chiarimenti della Cassazione
A partire dal 2014, la Cassazione è intervenuta con importanti sentenze volte a ribadire ancora una volta che gli autovelox devono essere segnalati agli automobilisti in anticipo.
Laddove manchino i cartelli di avviso la sanzione irrogata all’automobilista non è valida.
La segnalazione che anticipa all’automobilista la presenza di apparecchi di controllo elettronico della velocità deve specificare se si tratta di autovelox fissi o mobili.
Non c’è una distanza prefissata tra questi segnali e la postazione di rilevamento della velocità.
La normativa vigente fissa in 4 Km la distanza massima tra la segnaletica e l’autovelox: ciò significa che, se c’è un cartello di preavviso, l’autovelox non potrà essere messo oltre 4 chilometri dalla segnalazione.
Nel caso in cui gli autovelox o gli altri dispositivi siano posizionati in entrambi i sensi di marcia, allora i cartelli di avvertimento devono essere presenti su entrambe le opposte carreggiate, altrimenti l’ammenda sarà considerata nulla.
Basta il cartello fisso?
A chiarire sull’autovelox mobile è la sentenza della Corte di Cassazione 30207/19, depositata il 20 novembre:
“è sufficiente la segnalazione della postazione di controllo della velocità eseguita mediante segnaletica fissa”.
La normativa vigente non impone che la postazione mobile di rilevamento della velocità debba essere preannunciata obbligatoriamente dall’apposizione di cartelli mobili.
La funzione di avviso dell’utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche è assicurata da un qualsiasi cartello di avviso.
Ecco quanto ha confermato la stessa Cassazione.