Intercettazioni: sì all’uso di captatori informatici sui device
L’emergenza Coronavirus aveva indotto i forzisti e Fdi ad avere un atteggiamento più collaborativo. Adesso la linea è cambiata e si chiede l’uso del trojan anche contro chi detiene materiale pedopornografico
I voti a favore sono stati 246, 169 invece i no. Lo scorso martedì il Governo aveva incassato la fiducia: ben 304 voti favorevoli, 226 contrari e un astenuto.
Molto critica l’opposizione: Forza Italia che parla di un provvedimento liberticida.
Intercettazioni: il rinvio di altri due mesi
Tra le rettifiche c’è il rinvio di altri due mesi dell’entrata in vigore della riforma, che sarà operativa dal primo maggio – come si evince da Il Sole 24 Ore.
La finalità è dare tempo alle Procure di attrezzarsi dell’archivio digitale delle intercettazioni.
Inoltre, il Decreto ha rettificato la riforma Orlando del 2017. Le molteplici riforme che hanno riguardato la giustizia penale si sono caratterizzate per l’estrema incertezza e variabilità delle scelte politiche.
Rimangono inalterati i casi di intercettazione, previsti dall’art. 266 c.p.p.: è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un trojan su un dispositivo elettronico portatile.
L’art. 2 D.L. n. 161/2019 stabilisce che, con decreto del Ministro della giustizia, sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni.
Tale Decreto indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini.
Il deposito presso l’“archivio delle intercettazioni”
Dopo la cessazione delle operazioni di intercettazione, verbali e registrazioni devono essere trasmessi al P.M.
Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, essi vengono depositati presso l’”archivio delle intercettazioni”, insieme ai decreti che hanno autorizzato o prorogato l’intercettazione.
Il P.M. stabilisce la durata del deposito per i difensori degli indagati, i quali però possono chiedere al gip una proroga (cfr. art. 268, comma 4, c.p.p.).
L’intervento della difesa
Il P.M. deve dare immediato avviso ai difensori dell’imputato, che hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti e ascoltare tutte le registrazioni.