Colf e Badanti ai tempi del Coronavirus: può proseguire l’attività?
Nel pieno dell’emergenza coronavirus ci si chiede se il lavoro domestico svolto da colf e da badante possa proseguire o debba essere sospeso?
A fronte della situazione di emergenza epidemiologica del contagio Covid-19, le famiglie italiane possono valutare la sospensione del rapporto lavorativo, ricorrendo alle ferie, assenze retribuite o non, anticipazioni di TFR, etc.
Tenendo conto di quanto previsto dal Dpcm del 22 marzo, l’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico ha sottolineato il codice ATECO 97 non è soggetta al blocco deciso dal Governo Conte.
In ogni caso a tutela della salute e per evitare il contagio Covid-19 ogni nucleo familiare può valutare la sospensione della collaborazione del lavoro domestico regolata da un contratto ad hoc.
Emergenza Coronavirus, Sospensione Lavoro Colf e Badanti: strumenti a disposizione delle famiglie italiane
Tutte le famiglie italiane, che vogliono sospendere la collaborazione di Colf e Badanti nel pieno dell’emergenza coronavirus, possono ricorrere a tre distinti strumenti.
Ferie retribuite
In questo periodo di emergenza sanitaria è possibile ricorrere alle ferie.
Ricordiamo che l’articolo 18 del Contratto collettivo prevede che i lavoratori domestici maturino 26 giorni lavorativi di ferie all’anno.
La normativa prevede che colf e badanti godano le ferie per almeno 2 settimane nell’anno e le restanti entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, normalmente nel periodo da giugno a settembre.
Per trovare un armonico equilibrio tra oneri a carico del datore di lavoro e penalizzazione per la collaboratrice, si deve combinare il permesso non retribuito con l’assenza retribuita.
Permesso retribuito per colf e badanti
Nel caso in cui non si voglia sospendere il rapporto di collaborazione con il lavoratore domestico è possibile ricorrere all’utilizzo di un periodo di permesso retribuito.
Permesso non retribuito
A fronte della situazione attuale, potrebbe essere disposto il permesso non retribuito. In questo caso il datore può giustificare il mancato pagamento dei contributi per questo periodo.