Emergenza Coronavirus, Antitrust sospende i termini di pagamento delle sanzioni
Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore ammonterebbero a 324 milioni le sanzioni “congelate” dall’Antitrust a causa delle emergenza coronavirus.
Si tratta di risorse finanziarie che rimangono comunque nelle disponibilità immediate del sistema economico e produttivo.
Al momento di parla di sospensione di pagamento e non di cancellazione del debito.
In considerazione del difficile momento in cui stiamo vivendo, l’Antitrust, nell’adunanza di mercoledì 1° aprile 2020, ha approvato una comunicazione sull’interpretazione dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
L’Antitrust ha deliberato quanto segue:
“I termini per il pagamento delle sanzioni che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 sono prorogati al 1° ottobre 2020”.
Per le multe di concorrenza e di tutela del consumatore, oggetto di rateazione del pagamento, i termini delle relative rate che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 sono sospesi.
Per le multe in materia di tutela del consumatore,
«il cui pagamento, in base a quanto disposto dall’articolo 27, comma 13, del Codice del consumo, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, il termine esecutivo è sospeso e ricomincerà a decorre al termine della sospensione».
Una volta concluso il periodo di sospensione scatteranno i 30 giorni.
Per quanto riguarda le sanzioni di concorrenza, l’ammontare è sui 300 milioni di euro, mentre le sanzioni in materia di tutela del consumatore ammontano a 24 milioni di euro, di cui 21 milioni rappresentano il monte sanzioni contro gli istituti di credito.
Questo è quanto è stato stabilito dal provvedimento deciso dall’Antitrust guidata da Roberto Rustichelli.
Sanzioni Antitrust: nuove linee guida
Gli aspetti maggiormente qualificanti del nuovo regime sanzionatorio sono ascrivibili ai seguenti:
- la possibilità di aumentare la sanzione fino al 50% se l’impresa realizza un fatturato totale a livello mondiale particolarmente elevato rispetto al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione,
- l’introduzione di una percentuale minima (pari al 15% del valore delle vendite), per i cartelli di fissazione dei prezzi,
- possibile riduzione della sanzione qualora l’impresa fornisca informazioni ritenute decisive per l’accertamento di una infrazione diversa da quella oggetto dell’accertamento,
- possibilità di incrementare ulteriormente la sanzione in considerazione degli utili illeciti realizzati dall’impresa.