Reddito di Cittadinanza: sospesa la segnalazione delle variazioni al nucleo familiare

Reddito di Cittadinanza ai tempi del coronavirus: sospensione dei termini di decadenza fino a giugno

Nonostante sia allo studio il Reddito di Emergenza, i titolari del Reddito di Cittadinanza possono stare tranquilli e continuare a percepire il sussidio anche senza aver inviato l’eventuale comunicazione di variazione reddituale o familiare.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL, disposta a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, è contenuta nel messaggio n. 1608 del 14 aprile 2020.

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, istitutivo del Reddito di Cittadinanza, ha previsto una serie di obblighi di carattere comunicativo entro termini perentori, a carico dei soggetti beneficiari di Rdc/Pdc.

Reddito di Cittadinanza: variazione del nucleo familiare

In caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, le famiglie beneficiarie del Reddito di Cittadinanza devono presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio economico.

Ad eccezione delle ipotesi in cui le variazioni consistano in nascite e decessi, in tutti gli altri casi è necessario presentare una nuova domanda.

Sono sospesi dal 23 febbraio 2020 fino al 1° giugno i termini perentori previsti per la comunicazione della variazione del nucleo familiare.

Se la variazione è intervenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.

Se la variazione del nucleo familiare intervenga nel corso del periodo di sospensione, il termine decadenziale inizia a decorrere al termine della sospensione stessa.

Reddito di Cittadinanza: Variazione della condizione lavorativa

Nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, l’avvio dell’attività e i redditi devono essere comunicati all’INPS mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), pena la decadenza dal beneficio.

Tale obbligo di comunicazione è sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato.

Reddito di Cittadinanza: Variazioni patrimoniali

Per le variazioni al patrimonio immobiliare e mobiliare il termine di comunicazione dei 15 giorni successivi alla variazione è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020.

Se le variazioni sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, la scadenza dei 15 giorni riprenderà a decorrere dal termine della sospensione.

Impostazioni privacy