Esenzione Canone Rai: scadenza disdetta entro fine giugno ’20

Esenzione Canone RAI 2020: Guida esonero scadenza 30 giugno

Se non si possiede un televisore si può presentare la disdetta pagamento Canone RAI secondo semestre entro il 30 giugno 2020.

Se hai un contratto della luce, ma non possiedi un dispositivo televisivo puoi presentare la richiesta di esonero dal 1° febbraio al 30 giugno 2020 per il secondo semestre 2020.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata telematicamente:

  • tramite un intermediario abilitato (CAF, Dottori Commercialisti, consulenti del lavoro…),
  • dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it).

La dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita tramite posta, unitamente alla copia di un documento d’identità, in plico raccomandato senza busta a:

Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. Il modello è reperibile anche sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it.

Esonero secondo semestre 2020: a quanto ammonta?

Entro il 30 giugno è possibile chiedere esonero pagamento Canone RAI secondo semestre.

Questa è un’imposta sulla detenzione di apparecchi televisivi: l’importo attualmente ammonta a 90 euro annui ed è inserito nella bolletta della luce, spalmato su 10 rate mensili.

Per non pagarlo è necessario rispettare determinati requisiti e condizioni previsti dalla legge.

Esonero 30 giugno 2020: chi può beneficiare dell’esenzione?

Ecco di seguito la lista delle persone che usufruiscono dell’esenzione del canone RAI secondo semestre 2020:

  • Militari delle Forze Armate Italiane, ma solo per gli apparecchi che si trovano in luoghi comuni, come ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze Armate,
  • Anziani Over 75 anni con un reddito fino a 8.000 euro,
  • Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze NATO,
  • Invalidi civili degenti in una casa di riposo,
  • Agenti diplomatici e consolari, ma solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani,
  • Titolari di un’utenza elettrica non residente,
  • Rivenditori e negozi che si occupano di riparazione di apparecchi televisivi,
  • Non possessori di televisioni o dispositivi preposti alla ricezione di radioaudizioni televisive.
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