Acconto IMU entro il 16 giugno: quanto si paga?
Oggi martedì 16 giugno è l’ultimo giorno per versare l’acconto IMU alle casse del Comune: secondo il Rapporto IMU 2020 elaborato dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio Uil sono oltre 25 milioni i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale.
Nella Capitale l’acconto IMU è “salato”, segue Milano e Bologna. Secondo i calcoli della UIL, i 25 milioni di contribuenti verseranno in media 535 euro per la prima rata IMU se l’immobile si trova in un capoluogo di provincia, oltre 1.000 se è nelle grandi città.
I proprietari di un immobile a Roma, Milano, Ascoli, Brescia, Brindisi, Matera, Modena, Potenza, Rieti, Savona, Verona pagheranno fino all’11,4 per mille.
Per conoscere l’importo da versare alle casse del Comune occorre tener conto delle aliquote e degli sconti adottati quest’anno dai singoli enti locali.
La media dell’aliquota applicata per le seconde case tra IMU e TASI ammonta al 10,4 per mille, e in molti Comuni è stata confermata “l’addizionale Tasi” fino ad un massimo dello 0,8 per mille.
Acconto IMU e TASI: chi deve pagare la nuova imposta?
La nuova imposta IMU-TASI deve essere pagata da tutti i proprietari e i titolari di diritti reali sugli immobili situati in Italia, con esclusione dei proprietari di prima casa.
Le abitazioni principali sono escluse sia dall’IMU sia dalla TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano assoggettate a entrambe le imposte.
Per gli immobili in multiproprietà, l’IMU e la TASI vanno pagate dall’amministratore.
Nuova IMU-TASI: Vantaggi o svantaggi?
Tra le tante novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 a livello fiscale troviamo l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (o IUC), che riuniva IMU, TASI e TARI. Al posto della TASI e dell’IMU è stata introdotta una nuova imposta, la “super IMU”, mentre la TARI è stata mantenuta.
La nuova IMU 2020 riunisce in un’unica imposta sia la “vecchia” IMU sia la TASI, ma mantiene la stessa “impostazione fiscale” dei precedenti tributi.
Le amministrazioni comunali con la nuova imposta IMU-TASI hanno maggiori poteri e discrezionalità nell’imporre o esentare il pagamento del nuovo tributo.
Sono rimaste inalterate le esenzioni per le prime abitazioni, mentre l’aliquota “base” è stata fissata all’8,6 per mille.
Le amministrazioni comunali possono decidere a propria discrezione di incrementare l’aliquota (fino a un massimo del 10,6 per mille), oppure ridurla fino all’azzeramento.
Acconto IMU-TASI: le scadenze
La nuova imposta IMU-TASI 2020 può essere pagata:
- in un’unica soluzione, con scadenza al 16 giugno 2020
- in due rate distinte, con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre. In questo caso l’ammontare della prima rata è pari alla metà di quanto versato al Comune nel corso dell’anno 2019. La seconda rata viene calcolata in base alle aliquote pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno.
Acconto IMU-TASI 2020: come pagarla entro il 16 giugno?
Ultima chiamata per chi deve versare la nuova imposta IMU-TASI 2020 entro il 16 giugno.
Il pagamento dovrà essere versato tramite modulo F24 oppure online, attraverso il sistema PagoPA. Si paga con bollettino di conto corrente postale o con modello F24 in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Come ricordato sopra ogni contribuente può sempre decidere di versare IMU-TASI 2020 con un unico versamento entro il 16 giugno.
Visto che il 16 giugno 2020 è un giorno feriale e non festivo, la scadenza non slitta al primo giorno lavorativo utile.
IMU 2020: Codici Tributo per il pagamento con il Modello F24
La risoluzione numero 29/E del 29 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha indicato qual è il codice tributo IMU 2020 per ogni tipologia immobiliare da indicare nel modello F24.
Per l’anno 2020 sono confermati i codici tributo già istituiti in precedenza:
- “3912” denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3916” denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3918” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
- “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.