Bonus Baby Sitter 2020: una valida alternativa al congedo parentale?

Bonus Baby Sitter 2020 e congedo parentale Covid-19: sono incompatibili?

Vista la situazione di emergenza pandemica vi è maggiore flessibilità nella fruizione del Bonus Baby Sitter introdotto dal Governo per aiutare le famiglie con figli.

Dunque, uno dei dubbi più ricorrenti è se il Bonus Baby Sitter 2020 possa essere una valida alternativa al congedo parentale.

A chiarirlo è la stessa Circolare n. 73 del 2020 dove l’INPS integra le informazioni fornite nel messaggio n.2350 del 2020.

Inoltre, contestualmente è stata introdotta la possibilità di utilizzare il Bonus Baby Sitter 2020 in alternativa al congedo parentale, ed è compatibile con la Cassa Integrazione.

È possibile chiedere il Bonus Baby Sitter Covid-19 pari a un importo massimo di 1.200 euro invece dei precedenti 600 euro.

Bonus Baby Sitter 2020: i chiarimenti dell’INPS

La Circolare n.73 del 17 giugno INPS ha fornito chiarimenti sull’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella G.U. n. 128 del 20 maggio 2020 (S.O. n. 21), rubricato “Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti”.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del Bonus Baby Sitter 2020, resta ferma la possibilità di usufruire del contributo di natura economica mediante il Libretto Famiglia.

In alternativa, è prevista ex novo la possibilità di optare di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Bonus Baby Sitter 2020: ambito soggettivo

Il Bonus Baby Sitter Covid-19 è una misura i cui destinatari sono:

  • dipendenti del settore privato;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi non iscritti all’INPS.

I Bonus Baby Sitter Covid-19 e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia sono riconosciuti anche alle seguenti categorie di lavoratori:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

Come previsto dall’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 18/2020, la fruizione del Bonus Baby Sitter 2020 riguarda anche il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Bonus Baby Sitter e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020.

In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità non si tiene conto del predetto limite d’età.

Bonus Baby Sitter 2020: è compatibile con il congedo Covid-19?

Il Bonus Baby Sitter 2020 è una misura alternativa al congedo specifico Covid-19 di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, che viene incrementato fino ad un massimo complessivo di trenta giorni dall’articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020.

Pertanto, rispetto al congedo Covid-19, le due misure sono incumulabili.

Il Bonus Baby Sitter 2020 spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo (5 marzo-31 luglio 2020).

Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25 il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per tutto il medesimo periodo.

Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, presentando più domande.

Bonus Baby Sitter 2020: come presentare la domanda all’INPS?

L’accesso alla domanda online del Bonus Baby Sitter 2020 è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby- sitting”.

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS online.  Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

 

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