Assegno universale anche a Partite Iva e incapienti: ecco le novità

Assegno universale per Partite IVA e incapienti, lo conferma la Bonetti

Il Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in audizione alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza sulle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha sottolineato che l’assegno universale si rivolge a tutti, comprese le Partite IVA e incapienti.

Il Family Act, all’interno del quale si inserisce l’assegno universale, si prepara ad essere uno strumento concreto di aiuti economici e detrazioni fiscali per le famiglie con figli fino alla maggiore età.

“Ho visto grande collaborazione con le forze di opposizione, auspico che questo provvedimento possa assumere questa dimensione di compiutezza grazie al contributo di tutto il Parlamento: o vinciamo tutti insieme o non vince l’Italia”,

sottolinea la stessa Ministra Bonetti, che ha proseguito il suo discorso sulla riapertura delle scuole.

L’intenzione del ministero è “aprire gli istituti per le attività di recupero dai primi di settembre”.

Parte fondamentale del nostro Paese sono le scuole paritarie che garantiscono, in alcune zone, il diritto all’accesso ai servizi educativi.

Assegno universale anche le Partite IVA e per gli incapienti: che cos’è?

L’assegno universale è un beneficio di natura economica rivolto a tutte le famiglie italiane e ha un importo minimo per tutti i nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’assegno universale viene attribuito per ciascuna figlia o figlio, fino alla maggiore età e, nel caso di un figlio successivo al secondo, l’importo dell’assegno universale è maggiorato del 20%.

L’assegno universale è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza, fino al diciottesimo anno d’età, e viene attribuito mensilmente mediante la corresponsione diretta di una somma di denaro.

L’importo dell’assegno universale non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini delle prestazioni a sostegno del reddito.

L’assegno universale verrà corrisposto tramite una somma di denaro o mediante il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

 

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