Reddito di Emergenza 2020: quando arriva l’accredito?
Il decreto legge 52/2020 ha prorogato di un mese il termine per la presentazione delle domande per richiedere il Reddito di Emergenza 2020.
Visto lo slittamento della scadenza per richiedere questo beneficio economico molti cittadini si stanno chiedendo quando arriverà l’accredito del Reddito di Emergenza a luglio 2020.
Quello che è certo è che il Reddito di Emergenza 2020 non sarà accreditato a giugno visto lo slittamento per presentare le istanze di richiesta del beneficio economico.
Dato che non ci sono comunicazioni ufficiali sull’accredito del Reddito di Emergenza e tenuto conto dello spostamento del termine perentorio per presentare le domande di richiesta, è possibile che gli accrediti slittini ad agosto.
Quello che è certo è che i soldi del Reddito di Emergenza 2020 non arriveranno prima del mese di luglio 2020. Bisogna pazientare.
Modalità di pagamento
Il Reddito di Emergenza sarà erogato in due tranche, ciascuna pari a 400 euro, da moltiplicare per la scala di equivalenza, sino a un massimo di 800 euro.
In caso di soggetti disabili gravi o non autosufficienti in un nucleo familiare avente una scala di equivalenza massima saranno accreditati 840 euro.
Reddito di Emergenza 2020: quali sono i requisiti necessari?
Per presentare la domanda per richiedere il Reddito di Emergenza 2020 è necessario essere in possesso di determinati requisiti (articolo 82, commi 2, 3 e 6):
a) residenza in Italia al momento della presentazione dell’istanza verificata dall’INPS con riferimento al solo soggetto istante il beneficio economico;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
– per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
– in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Come sottolineato dall’INPS, i requisiti di cui alle lettere a) b) c) devono essere oggetto di autocertificazione nel modulo di presentazione della domanda e sono verificati ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio economico e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre all’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS nella DSU valida al momento della presentazione dell’istanza per richiedere il Reddito di Emergenza 2020.
Calcolo e accredito Reddito di Emergenza 2020: quali elementi considerare?
Oltre alla domanda per richiedere il Reddito di Emergenza 2020 è possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, attraverso la quale è possibile verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare.
Nel caso di nuclei con soggetti minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo dell’ISEE ordinario.
Per il calcolo del Reddito di Emergenza 2020 si deve prendere in considerazione i seguenti elementi:
- nucleo familiare definito ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013 ed attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda,
- reddito familiare riferito alla mensilità di aprile 2020 e determinato considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del DPCM n. 159 del 2013,
- patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013.
Per verificare la sussistenza del requisito del reddito familiare, il valore soglia è così determinato:
400 euro * valore della scala di equivalenza
Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.