La domanda di congedo COVID-19 può essere presentata per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020.
Inps ha pubblicato la Circolare n.81 rubricata “Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS” attraverso la quale si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992.
La Circolare INPS chiarisce che c’è stato l’ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate fruibili ed indennizzabili per congedo COVID-19.
Inoltre, è stato incrementato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli.
Pertanto, i genitori possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.
Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo COVID-19, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
I genitori dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età.
Congedo Covid: modalità di presentazione della domanda
La domanda di congedo COVID-19 può essere presentata per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.
Il comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori fino ad un massimo di 30 giorni.
La conversione interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato e la trasformazione interessa le domande di congedo presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Nel caso in cui non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del congedo COVID-19, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale originariamente richieste.
Visto che il comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 delle domande di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale, i periodi oggetto di conversione/trasformazione in periodi di congedo COVID-19, possono essere visualizzati dall’utente con le seguenti modalità:
- tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menu “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi” selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata” o selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Permessi Legge 104/92: estensione per i lavoratori dipendenti del settore privato
L’articolo 73 del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto l’aumento del numero di giorni di permesso retribuiti Legge n. 104/1992 di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Tutti coloro che hanno diritto ai permessi Legge 104 potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
Le 12 giornate possono essere fruite anche frazionandoli in ore. Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi Legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno, non sarà tenuto a presentare una nuova istanza per la fruizione delle suddette ulteriori giornate.
Congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting: c’è compatibilità?
In alternativa al congedo COVID-19, è stata prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro o, nel caso di lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25, comma 3, del citato decreto-legge n. 18/2020, di 2.000 euro.
I datori di lavoro provvedono a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso Uniemens.
La presentazione della domanda è necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all’articolo 33, della Legge n. 104/1992.
Compilazione denunce contributive per i datori di lavoro
Per la corretta gestione dei congedi COVID-19 nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MV2: congedo parentale riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
- MV3: congedo parentale riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ed iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- MV4: estensione dei giorni di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione giornaliera;
- MV5: estensione dei giorni di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L 104/92.
La durata massima dei congedi denominati MV2 e MV3 è di trenta giorni, decorrenti dal 5 marzo al 31 luglio 2020, la fruizione può essere continuativa o frazionata, ma sempre giornaliera.