Nuova Cassa Integrazione: le nuove istruzioni pubblicate dall’INPS
Sono 18 le settimane di cassa integrazione Covid di cui le aziende in crisi possono fruire.
Nonostante le mille difficoltà e debolezze che sono emerse durante l’emergenza Coronavirus, la Cassa Integrazione è l’unica misura che è riuscita a sostenere il tessuto imprenditoriale e le famiglie italiane.
Arrivano le istruzioni dell’Inps sugli ammortizzatori sociali alla luce delle novità introdotte dal Decreto rilancio.
La Circolare INPS 84/2020 presenta una sorta di testo unico utile a raccogliere tutti gli indirizzi interpretativi e spiega la formula delle 9+5+4 settimane prevista dalla nuova Cassa Integrazione Covid.
Molti dei chiarimenti si fondano su un quadro normativo reso complicato in origine e che inevitabilmente ha comportato e sta comportando una complessità di gestione delle pratiche da parte di aziende e professionisti.
Con l’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020 è stato modificato l’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 e con l’articolo 1 del decreto-legge n. 52/2020 è stato esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale.
Ai sensi del novellato articolo 19, comma 1, i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.
La durata massima
Come chiarito dalla Circolare INPS 84/2020 l’istituto di previdenza rimane ferma la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti.
Fanno eccezione i datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.