Superbonus 110%: i chiarimenti dell’AdE sulla cumulabilità con altre agevolazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida riepilogativa dell’Superbonus 110%, che contiene le principali informazioni sul funzionamento dell’agevolazione fiscale.
Uno dei tanti quesiti e dubbi riguarda la cumulabilità del Superbonus 110% con altre agevolazioni ovvero per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.
Si tratta, in particolare, di quelle detrazioni fiscali spettanti per:
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo,
- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente aquelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal50% al 85% delle spese sostenute,
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonusche rientrano, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemidi accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Attualmente la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali.
Nel caso in cui l’intervento realizzato ricada in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle menzionate agevolazioni.
Nel caso in cui si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.
Superbonus al 110%: chi sono i beneficiari?
Come chiarito dalla guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate il Superbonus 110% si applica agli interventi effettuati da:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- i condomìni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing“.
- le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
- le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- i titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Superbonus 110%: la misura della detrazione fiscale
La detrazione fiscale è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.
Per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza),
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali.
Si ricorda l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.