Pensioni, anticipo a 59 anni e 20 anni di contributi ENASARCO: come fare per non perderli?

È possibile beneficiare dell’anticipo pensione a 59 anni e 20 anni di contributi ENASARCO senza perderli? Ecco la risposta ad un quesito giunto alla redazione di Letto Quotidiano.

pensioni

Per un lavoratore caregiver le possibilità di andare in pensione anticipata a 59 anni e 20 anni di contributi ENASARCO sono pochissime.

Se si ha aderito ad un fondo pensione che permette l’accesso alla RITA, il lavoratore può accedere a questa misura che richiede almeno cinque anni di contributi versati nel fondo.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata permette di ricevere una rendita fino alla maturazione dell’età pensionabile richiesta per la pensione di vecchiaia ed è conveniente quanto maggiore è l’importo accumulato nel fondo.

È possibile accedere ad una Rendita Integrativa Temporanea Anticipata se si rispetta i seguenti requisiti:

  • 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare,
  • Cessazione del rapporto di lavoro (autonomo o dipendente),
  • Requisito contributivo minimo di 20 anni,
  • Non più di 5 anni alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.

Pensioni, contributi Enasarco: come fare per non perderli?

I contributi Enasarco sono oggetto di totalizzazione contributiva, come chiarito con la sentenza n. 23349/2018, chiarendo che la totalizzazione non opera per l’Enasarco.

È sulla base di tale considerazione che la stessa Corte di Cassazione ha constatato che i contributi previdenziali per gli agenti di cui agli artt. 1742-1752 c.c., versati all’INPS e all’Enasarco, riguardano necessariamente periodi lavorativi coincidenti e non sono fra loro totalizzabili né cumulabili.

L’Enasarco prevede comunque la possibilità del pensionamento anticipato, con un abbattimento del 5% per ciascun anno di anticipazione, con 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva, devono raggiungere quota 90.

Pensioni INPS e contributi ENASARCO: doppia pensione?

La contribuzione a Enasarco, pur essendo considerata obbligatoria, non risulta a oggi in alcun modo assimilabile alle contribuzioni INPS.

Essa non può essere oggetto di ricongiunzione onerosa, di totalizzazione contributiva ex D.Lgs. 42/2006 né cumulabile ai sensi della L. 228/2012, ma offre esclusivamente la possibilità di ottenere una prestazione interna all’ordinamento della Fondazione Enasarco senza combinabilità con le altre forme contributive.

 

 

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