Il Decreto Agosto ha inserito un’importante novità concernente i lavoratori dipendenti che potranno richiedere la Naspi volontaria anche in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
La Naspi volontaria consente di aderire volontariamente a risolvere il rapporto di lavoro senza attendere il licenziamento per giusta causa.
Questa misura nasce in seno al blocco dei licenziamenti per “giustificato motivo oggettivo” dal 17 marzo del 2020.
Il blocco dei licenziamenti verrà prolungato fino al 16 novembre per quelle aziende che faranno ricorso alla nuova Cassa integrazione, a sua volta allungata di 18 settimane.
Molte imprese non attiveranno la Cassa Integrazione, visto che ne hanno goduto a maggio e giugno del 2020. In questo caso, potranno beneficiare di un esonero totale dagli oneri contributivi per 4 mesi.
Il governo proroga lo stop dei licenziamenti ma appronta l’indennità di disoccupazione Naspi per chi decidesse di aderire a un accordo collettivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Attraverso accordi sindacali sarà “riconosciuta” la Naspi concessa solo in caso di perdita involontaria dell’occupazione.
Naspi volontaria nel Decreto Agosto: cos’è e come funziona?
L’indennità Naspi è una indennità mensile di disoccupazione, che sostituisce dal 2015 le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI.
La Naspi è concessa in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria e, con il Decreto Agosto 2020, la Naspi sarà possibile anche nel caso in cui l’evento di disoccupazione sia volontaria a seguito di adesione ad accordi collettivi di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per richiedere la Naspi è necessario essere in possesso di determinati requisiti:
- perdita di lavoro deve essere involontaria, ma anche a seguito della decisione volontaria, a patto che segua un accordo collettivo di risoluzione del rapporto di lavoro, come previsto dal Decreto Agosto,
- rilascio presso i centri per l’impiego della dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato,
- sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. La suddetta disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.