Il Decreto Agosto cancella la scadenza del saldo IMU 2020 fissata il 16 dicembre e prevede l’esenzione totale anche per il 2021 e per il 2022, ma solo per cinema e teatri.
La manovra estiva cancella il saldo IMU per le imprese del turismo e dello spettacolo: ciò per sostenere economicamente gli operatori del settore turistico, i quali sono stati colpiti maggiormente dalla crisi economica cagionata dal Covid-19.
È prevista l’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli anni 2021 e 2020 a favore dei cinema e dei teatri, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività.
Esenzione IMU nel Decreto Agosto: per quali immobili?
Il Decreto Agosto prevede l’esenzione per la seconda rata IMU dovuta dalle strutture turistiche e dello spettacolo:
- immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 e relative pertinenze e installazioni funzionali, come villaggi turistici, agriturismi, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affittacamere per brevi soggiorni, colonie marine e montane, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, etc.,
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali,
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili,
- immobili appartenenti alla categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali,
- immobili appartenenti alla categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Esenzione IMU Decreto Agosto: più risorse ai Comuni per bilanciare le minori entrate
Per bilanciare le minori entrate ai Comuni sono stanziate risorse erogate dal Fondo istituito con il Decreto Rilancio, il quale aveva previsto l’esenzione della prima rata IMU per il settore alberghiero.
Deducibilità IMU beni strumentali
Per gli immobili strumentali è prevista la totale/parziale deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Si ricorda che con riferimento alle imprese, ai sensi dell’articolo 43 comma 2 del TUIR si distinguono:
- gli immobili strumentali per natura, relative ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione,
- gli immobili strumentali per destinazione, utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore.
La deduzione si applica nella misura del 60% per i periodi successivi a quelli in corso.