Addio agli 80 euro di Renzi: a partire dal 1 luglio 2020 è stata introdotta un’indennità di 1.200 euro per l’anno 2021 (100 euro al mese).
Il nuovo bonus aumenta di 20 euro rispetto al bonus Renzi e si applica ad una platea di beneficiari più estesa.
Il nuovo Bonus 100 euro che sostituisce definitivamente il Bonus Renzi o Bonus 80 euro, ma a differenza di questo è previsto un incremento del limite di reddito da 26.000 euro a 40.000 euro, con una proporzionalità del credito di 600 euro per i redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro.
Bonus 100 euro: requisiti soggettivi
Come per il Bonus 80 euro sono previsti requisiti soggettivi da rispettare per chi voglia beneficiare del Bonus 100 euro.
Ecco di seguito i requisiti soggettivi necessari che devono essere rispettati dai lavoratori che percepiscono le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del TUIR;
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- prestazioni pensionistiche di cui al Decreto lgs 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- remunerazioni dei sacerdoti.
Nuovo Bonus 100 euro: chi sono gli esclusi?
Una volta definita la platea di lavoratori beneficiari del nuovo bonus non rimane che da individuare la platea di soggetti esclusi dal Bonus 100 euro.
Sono esclusi dal Bonus 100 euro anche gli incapienti, i titolari dei redditi da pensione, i titolari di redditi professionali, i redditi prodotti da titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
Bonus 100 euro: come richiederlo?
Il bonus da 100 euro al mese è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta che è tenuto ad erogarlo, in rapporto all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno dal lavoratore.