A pochi giorni dall’arrivo della busta paga di agosto (relativa al mese di luglio), il bonus in busta paga servirà ad alleggerire il peso fiscale ai lavoratori dipendenti.
Con il bonus in busta paga i lavoratori dipendenti e assimilati pagheranno meno tasse. La circolare INPS n. 96 del 21 agosto 2020 fornisce istruzioni contabili ai datori di lavoro per i sostituti d’imposta comunicando i requisiti per ottenere il bonus.
A chi spetta? Quali sono gli adempimenti necessari? Quanto spetta e quali sono i requisiti?
Bonus in busta paga: a chi spetta ed importi
La riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente è stata prevista dal decreto legge n.3 del 5 febbraio convertito dalla legge n.21 del 2 aprile 2020. Fa parte della cosiddetta salvaguardia del credito agli “incapienti” ai sensi dell’art. 128 del DL 34/2020 (noto come Decreto Rilancio).
Il nuovo Bonus Renzi 2020 è rivolto a chi beneficia del trattamento integrativo e della detrazione Irpef prevista per determinate tipologie di reddito. Tale misura agevolerà un’ampia platea di contribuenti: ben 16 milioni di lavoratori con una fascia di reddito compresa tra 8.174 e 40.000 euro.
A seconda del reddito, il bonus verrà erogato in due modi: credito Irpef in busta paga e detrazione fiscale sui redditi da lavoro dipendente.
Per redditi fino a 28.000 euro, il lavoratore avrà diritto a 100 euro mensili di bonus in busta paga in forma di credito Irpef.
Il bonus scenderà a 80 euro per redditi da 28.001 a 35.000 euro in forma di detrazione fiscale sui redditi da lavoro dipendente.
Spetterà un bonus da 80 euro (fino a 0 euro) a chi percepisce un reddito da 35.001 a 40.000 euro sotto forma di detrazione fiscale.
Bonus Busta paga: Adempimenti del datore di lavoro
Il trattamento integrativo viene riconosciuto automaticamente dal sostituto d’imposta che lo eroga, in base al periodo di lavoro effettivo prestato in un anno. Non occorre alcuna richiesta da parte del lavoratore. Se, però, il dipendente non possiede o perde i requisiti per ottenere il bonus, è tenuto ad informare il datore di lavoro.
L’erogazione del trattamento integrativo viene recuperata in compensazione con il modello F24.
Per i lavoratori dipendenti con reddito compreso tra 28.000 e 40.000 euro e bonus erogato in forma di detrazione, si procederà con il calcolo e scomputo dall’imposta lorda.
In fase di conguaglio a fine anno, il sostituto d’imposta dovrà verificare che i benefici fiscali spettino effettivamente. Se risultano non spettanti in tutto o in parte, procederà con il recupero degli importi corrisposti per il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione. Dovrà considerare l’eventuale diritto alla detrazione aggiuntiva.
Bonus Busta Paga: Richiesta di rinuncia al trattamento integrativo ed ulteriore detrazione
L’INPS riconosce automaticamente il bonus in busta paga ai beneficiari cui spetta di diritto dal 1° luglio 2020. I beneficiari possono anche presentare una richiesta di rinuncia attraverso il portale dell’INPS o, in alternativa, le strutture territoriali.
Il sito istituzionale dell’Inps renderà disponibile l’applicazione di revoca. Basterà accedere con le proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) alla procedura Prestazione e servizi > Rinuncia trattamento integrativo DL 3/2020.
Per l’ulteriore detrazione, l’interessato potrà richiedere la rinuncia al riconoscimento del diritto presentando una nuova dichiarazione di diritto alle detrazioni d’imposta. Non dovrà far altro che accedere con le proprie credenziali a Prestazione e servizi > Detrazioni fiscali.