Nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate circa il blocco dei pignoramenti con rottamazione ter: con interpello n. 266 del 17 agosto 2020 il Fisco modifica la propria posizione espressa qualche giorno prima.
L’adesione alla rottamazione non blocca le procedure esecutive avviate da terzi, è quanto comunicato dal Fisco con interpello n. 266 del 17 agosto 2020.
L’Agenzia delle Entrate specifica che il blocco delle procedure esecutive a seguito della presentazione della domanda di adesione alla pace fiscale riguarda esclusivamente i pignoramenti diretti senza richiamare quelli avviati da terzi.
Rileva come, nella risposta all’interpello n.128 in data 13.5.2020, il Fisco, nel caso di pignoramento presso terzi proposto dall’esattore, abbia risolto la questione affermando:
“Il comma 10, lettera e) dell’articolo 3 e, conseguentemente, anche il comma 13, lettera b) del medesimo articolo, trovano, quindi, applicazione relativamente a tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi”.
Come specificato dal Fisco, al creditore viene inibito il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia senza che ciò pregiudichi la conservazione del diritto di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili.
Agenzia delle Entrate, nuova posizione circa il blocco delle procedure esecutive
Con la nuova posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate si avrà il blocco delle procedure esecutive conseguenzialmente alla presentazione della domanda di adesione alla pace fiscale.
Questa riguarda solo i pignoramenti diretti (che si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute).
In buona sostanza, non vi sarà il diritto dell’agente della riscossione di partecipare alla distribuzione, laddove colui che possiede il debito, abbia completato il pagamento dell’importo della rottamazione ter.
Gli effetti dell’intervento sono i seguenti:
- il diritto di partecipare all’espropriazione provocandone i singoli atti,
- il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può attivare attività di esproprio, ma resta legittimata a partecipare alla distribuzione delle somme acquisite.
Non possono essere valutati, né l’effettività e tempestività dei versamenti asseritamente eseguiti a titolo di “rottamazione-ter”, né la congruità delle precisazioni del credito rese nell’ambito della procedura immobiliare.