Il taglio del cuneo fiscale è ormai realtà dal 1° luglio 2020 ma fino a qualche giorno fa vi era ancora qualche dubbio riguardante gli incapienti, ossia per quei contribuenti che avendo redditi inferiori a 8.174 euro risultano essere nella no tax area.
INPS ha pubblicato la Circolare n° 96/2020 con cui è stata fatta chiarezza su questo e su altri aspetti del taglio del cuneo fiscale.
Bonus 100 euro: cos’è il taglio cuneo fiscale?
Dal primo luglio 2020 l’INPS riconosce la riduzione del cuneo fiscale in favore dei titolari delle medesime prestazioni che hanno goduto del c.d. Bonus Renzi.
Questa riduzione è stata introdotta dal DL 03/2020, poi convertito con la Legge 21/2020, con cui il legislatore ha introdotto a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo non superiore a 28.000 euro a cui si aggiunge una detrazione dell’imposta pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro.
Pertanto, come confermato dall’INPS con la circolare 96/2020, sia il bonus Renzi spettante fino al 30 giugno 2020 che il taglio cuneo fiscale riconosciuto a decorrere dal 1° luglio 2020 vengono attribuiti anche ai soggetti incapienti.
Gli incapienti devono aver percepito dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per COVID 19 – quali CIGO, ASO e CIGD – o fruito del congedo COVID.
Bonus 100 euro per gli incapienti: chi sono?
Gli incapienti o i soggetti appartenenti alla cosiddetta no tax area sono i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni spettanti.
Possono definirsi incapienti coloro che percepiscono:
- redditi di terreni per un importo non superiore a 186 euro,
- i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro,
- i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo di importo non superiore a 4 mila e 800 euro,
- i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8 mila euro.