A chi spetta il Bonus Covid 1000 euro? Con il messaggio INPS n. 3160 del 2020 l’INPS ha confermato il nuovo bonus Covid 1000 euro.
A beneficiare del Bonus Covid 1000 euro potranno essere soltanto i settori più svantaggiati ad eccezione della platea che ha già fruito dei precedenti bonus.
L’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza.
Bonus Covid 1000 euro: chi è escluso?
Sono escluse dal Bonus Covid 1000 euro alcune categorie di lavoratori già destinatarie delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020 per effetto dei decreti Cura Italia e Rilancio Italia.
Il decreto-legge n. 104 del 2020 non prevede, tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva, le seguenti categorie:
- i collaboratori coordinati e continuativi,
- i lavoratori del settore agricolo,
- i liberi professionisti titolari di Partita IVA,
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO.
Bonus Covid 1000 euro a favore dei lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo
La normativa vigente prevede il Bonus Covid 1000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali.
Devono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI.
Il Bonus Covid 1000 euro è riconosciuto a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Bonus Covid 1000 euro: Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
Il decreto-legge n. 104 del 2020 prevede un Bonus Covid 1000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quello turistico e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Bonus Covid 1000 euro per i lavoratori autonomi senza Partita IVA
E’ previsto il riconoscimento di un Bonus Covid di importo pari a mille euro per i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.
Inoltre, devono essere riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020.
Bonus Covid 1000 euro: lavoratori intermittenti
La normativa vigente prevede l’erogazione di un Bonus Covid 1000 euro a favore dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Bonus Covid 1000 euro: lavoratori incaricati alla vendita
Possono beneficiare del Bonus Covid 1000 euro tutti gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro.
Inoltre, devono essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data del 17 marzo 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Bonus Covid 1000 euro: lavoratori dello spettacolo
Possono beneficiare dell’erogazione del Bonus Covid 1000 euro tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che possono fare valere i requisiti di cui all’articolo 38 del Decreto Cura Italia.
In conclusione: rimangono esclusi dall’indennizzo, quindi, liberi professionisti titolari di partita IVA, lavoratori autonomi iscritti alle gestione speciali dell’INPS, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori agricoli.