L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 301 del 2 settembre 2020 ha fornito interessanti chiarimenti in merito ai buoni pasto non utilizzati.
L’indennità sostitutiva non costituisce reddito di lavoro dipendente, parimenti alle somme corrisposte agli addetti di unità produttive localizzate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Per quanto concerne i buoni pasto inutilizzati, vista l’emergenza Covid a causa della chiusura delle strutture di ristorazione, l’indennità sostitutiva corrisposta dal datore di lavoro non costituisce reddito di lavoro dipendente.
I chiarimenti sono contenuti nell’interpello n. 301 del 2 settembre 2020.
Buoni pasto non utilizzati 2020: il quesito posto dall’Ente pubblico istante
Un Ente pubblico pone un quesito all’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la somministrazione del vitto al proprio personale amministrativo.
Lo stesso Ente istante riconosce una indennità di 6 euro, legata al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni di orario, tramite l’utilizzo da parte del dipendente di un badge elettronico presso gli esercizi convenzionati.
Vista l’emergenza Covid il personale dipendente, che ha prestato l’attività lavorativa presso la propria sede, non ha potuto utilizzare il proprio badge elettronico per la somministrazione del vitto a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati.
Pertanto, l’ente pubblico chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile all’indennità sostitutiva, pari ad un importo giornaliero di euro 5,29, che intende erogare ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il proprio badge elettronico.
Buoni pasto non utilizzati 2020: i chiarimenti del Fisco
L’articolo 51, comma 2, lettera c), del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi,
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vittocorrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a caratteretemporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi diristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29,
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.