Per utilizzare il Superbonus 110% è necessario tenere presenti alcuni aspetti fondamentali, tra cui la tipologia del soggetto beneficiario e degli interventi da effettuare e del tipo di edificio.
E’ possibile fruire del Superbonus 110% solo per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli Istituti autonomi case popolari).
Scopriamo in questa guida quali sono i soggetti che possono beneficiare del Superbonus al 110%.
Superbonus 110%: soggetti che possono beneficiare dell’incentivo
Possono beneficiare del Superbonus 110% le seguenti categorie di soggetti:
- possessori o detentori di unità immobiliare non residenziale all’interno di un condominio solo per i lavori sulle parti comuni condominiali, a condizione che il condominio sia prevalentemente residenziale,
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- istituti autonomi case popolari;
- Onlus;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per quanto concerne i condomini, nella Circolare n. 24/E/2020, il singolo condòmino usufruisce del Superbonus per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in base dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice Civile.
Per quanto concerne le persone fisiche la Circolare n. 24/E/2020 precisa che il Superbonus deve riguardare unità immobiliari oggetto di interventi qualificati non riconducibili ai “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Sono ammessi alla detrazione anche i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell’immobile a condizione che:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori;
- sostengano le spese degli interventi;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale.