Il voto di fiducia della Camera al Decreto Semplificazioni dà il via libera definitivo alla legge di conversione del DL 16 luglio 2020, n. 76.
Il decreto in questione prevede misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale apportando modifiche al Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001).
La votazione finale sul testo approvato dal Senato è stata calendarizzata per le ore 13 di giovedì 10 settembre 2020 e considerato che la conversione in legge dovrà arrivare entro e non oltre il 14 settembre 2020, tutto lascia immaginare che, anche in questo caso, si tratterà di un ulteriore voto di fiducia.
Tra le varie modifiche, emergono quelle legate all’art. 2-bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati), comma 1-ter: sono state cambiate dall’art. 10, comma 1, lettera a) del Decreto Semplificazioni.
Ecco quali sono le modifiche, in dettaglio, anche per il Codice dei contratti.
Le modifiche al Testo Unico Edilizia sono contenute:
- nell’art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia), copiosamente modificato dal Senato;
- nell’art. 10-bis (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive), inserito ex novo dal Senato e che sostituisce integralmente l’art. 41 (Demolizione di opere abusive) del DPR n. 380/2001.
Decreto Semplificazioni: modifiche dei limiti di distanza tra fabbricati
Le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni riguardanti le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati si possono riassumere in tre parti, tutte relative agli interventi di demolizione e ricostruzione.
Nella prima parte, si evidenzia che per tali interventi non è più richiesta l’osservanza del vincolo della stessa sagoma e dello stesso sedime. Il rispetto delle distanze preesistenti basta per consentire gli interventi di demolizione e ricostruzione anche se le dimensioni del lotto non permettono la modifica della zona di sedime per rispettare le distanze minime dai confini e tra gli edifici.
La seconda parte delle modifiche stabilisce che, in previsione di incentivi volumetrici e nei limiti delle distanze preesistenti, gli interventi possono essere eseguiti superando l’altezza massima dell’edificio demolito e con ampliamenti fuori sagoma.
Infine, nella terza parte, si specifica che in determinate aree si possano realizzare interventi di demolizione e ricostruzione soltanto in riferimento a particolari piani urbanistici di recupero e riqualificazione. Tali piani sono di competenza del Comune, fermo restando i pareri di enti preposti alla tutela e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. Le aree in questione sono:
– aree e centri storici consolidati;
– aree omogenee A (ai sensi del D.M. 1444/1968) e zone a queste assimilabili secondo la normativa regionale ed i piani urbanistici comunali;
– zone di particolare pregio architettonico e storico.
Modifiche al Codice dei contratti
Il testo approvato con voto di fiducia al Senato ha apportato modifiche a tutto il provvedimento, in particolare agli artt. 1-9 del Capo I “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” che ora è composto da 13 articoli.
I 4 articoli aggiunti sono:
– 2-bis: Raggruppamenti temporanei di imprese;
– 2-ter: Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane;
– 4-bis: Ulteriori misure in materia di contratti pubblici;
– 8-bis: Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
In dettaglio, gli articoli del Decreto Semplificazioni toccano diverse modifiche, tutte importanti, che riguardano:
– Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale legati all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia;
– Verifiche antimafia e protocolli di legalità;
– Conclusione dei contratti pubblici
– Disposizioni sui contratti pubblici per servizi di pulizia o lavanderia in ambito sanitario;
– Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica:
– Collegio consultivo tecnico;
– Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;
– Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici;
– Contratti pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria;
– Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali (Commissari Straordinari).