E’ intervenuta l’Agenzia delle Entrate, per cercare di fornire ulteriori chiarimenti sul Superbonus 110%: scopriamo di più quella questione.
In particolare l’Agenzia delle Entrate è tornata a parlare sull’utilizzo del Superbonus 110% e le spese che sono ammesse in sconto/detrazione.
Superbonus 110%: quale unità immobiliari devono essere prese in considerazione?
Il Superbonus, consiste in una detrazione del 110% sulle spese sostenute per lavori di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Tutto ciò riguarda gli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa
- Istituti autonomi case popolari (IACP)
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociali
- associazioni e società sportive dilettantistiche.
Ma da questi immobili, è necessario distinguere le unità abitative, ovvero, le “accessorie”, rispetto al complesso principale.
Superbonus 110%: le nuove indicazioni
Precisiamo che il Superbonus spetta anche se:
- gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, se composti da 2 a 4 unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche;
- riferita alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, anche se in tale ultima ipotesi i predetti soggetti possono beneficiare del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.
Però può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari abitative e 4 pertinenze.
Superbonus 110% e limiti di spesa
L’Agenzia delle Entrate, ha rivelato che ci sono dei limiti di spesa per gli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.
Bisogna sempre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto.
Inoltre, la detrazione prevista si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente.
Per essere più precisi:
- per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”;
- per gli interventi effettuati dai condomini “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”.
Le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione.
Ricordiamo che sono “trainanti” gli interventi quelli inerenti all’efficientamento energetico su involucro ed impianto e riduzione del rischio sismico.
Invece i “trainati” sono i lavori che possono essere realizzati se sono svolti in maniera congiunta ad uno o più degli interventi “trainanti”.
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