L’INPS torna a parlare dell’invalidità civile e inattività lavorativa grazie ad un messaggio del 28 dicembre 2021.
Peraltro in assenza di domanda e con un reddito basso è previsto che l’assegno di 287 euro arrivi a chi ne ha diritto, da parte dell’INPS.
In arrivo l’assegno d’invalidità dell’INPS
Istituito dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, l’assegno mensile di assistenza, spettava agli invalidi civili. L’assegno spettava una volta verificata la riduzione della possibilità di lavoro del 67%.
In seguito con il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) è innalzata la percentuale di invalidità minima al 74%.
Ora l’INPS riprende il discorso dell’invalidità civile e dell’inattività lavorativa introducendo un fondamentale comunicato del 28 dicembre 2021.
Segnatamente all’informativa n. 4689 è illustrato, secondo le recenti norme, cosa sta a determinare la condizione di inattività lavorativa. Nell’art. 12-ter del D.L. n.146/2021, pubblicato nella Legge n.215/2021, circoscrive la nozione di inattività lavorativa regolata dalla Legge n.118 del 1971.
Arriva l’indennità di 287 euro dall’INPS anche per tutti coloro le cui richieste sono state respinte, nonostante non abbiano fatto domanda purché abbiano un reddito basso.
Si è operata questa riformulazione in considerazione dello scalpore suscitato da un antecedente comunicato da parte dell’Ente che avallava l’orientamento della Corte Suprema.
Il secondo aveva affermato che la componente fondamentale del diritto alle indennità assistenziali era, alla stregua delle prestazioni sanitarie, il non svolgimento di un’attività lavorativa. In base a tale principio, eseguire un’attività lavorativa, escludendo il reddito che ne deriva, poteva escludere il vantaggio dell’invalidità.
Rivoluzione assegno disabilità
Per questo motivo, con il comunicato del 14 ottobre scorso, l’INPS aveva informato che l’assegno di invalidità sarebbe stato erogato solo in caso di assenza al lavoro.