La spiaggia è un bene pubblico, è data in concessione agli stabilimenti balneari ma appartiene al demanio. Chi ne impedisce l’accesso o chiede il pagamento del ticket d’ingresso viola la legge ma, ogni anno, è la stessa storia.
I gestori furbetti costringono coloro che intendono transitare o raggiungere la riva a pagare il ticket. E’ un abuso.
Tutti noi dobbiamo sapere che l’accesso al mare e il transito per raggiungere la battigia dovrebbero essere liberi e gratuiti anche per la balneazione. E’ giusto pagare i servizi offerti dal lido (sdraio, ombrellone, cabina, doccia) ma chi vuole solo fare un bagno passando dallo stabilimento balneare non deve pagare il biglietto d’ingresso.
Ecco cosa dice la legge.
Accesso allo stabilimento balneare: cosa dice la legge
L’art. 11 della Legge n. 217/2011 stabilisce il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia (la striscia di sabbia su cui l’onda si infrange), anche ai fini della balneazione.
Non solo: la Legge n. 296/2006 obbliga i titolari delle concessioni di permettere ai bagnanti di accedere e transitare liberamente e gratuitamente per raggiungere la battigia anche per la balneazione.
In parole povere, l’accesso al mare è libero, per fare un bagno non bisogna pagare nessun ticket.
In caso di problemi e ostacoli, se il titolare dello stabilimento balneare non ti fa passare e tenta di farti pagare, puoi chiamare i vigili chiedendo di intervenire sul posto per redigere un verbale.
Cosa s’intende per fruizione della battigia?
Tutti hanno il diritto, per legge, di accedere e transitare gratuitamente per raggiungere la battigia ma cosa intende la legge per “fruire della battigia”? Garantisce il diritto alla fruizione della battigia senza chiarire cosa intende esattamente per fruizione. Giocare a palla? Passeggiare?
Come il titolare dello stabilimento balneare, anche il bagnante non deve impedire ad altri bagnanti di accedere al mare e transitare per raggiungere la battigia.
Sicuramente un ombrellone o una sdraio, essendo ingombranti, ostacolano il transito di altri bagnanti ma non può ostacolare il transito un asciugamano, magari piegato.
Numerose ordinanze dei Comuni prevedono il divieto di occupare con sdraio, ombrelloni e teli mare il tratto di 5 mt della battigia. E’ vietato anche permanere in questo spazio, che deve restare a disposizione per i mezzi di soccorso. Il divieto vale anche per chi paga il ticket d’ingresso e per i gestori dello stabilimento.