Con la Circolare n. 25 del 20 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi e utili chiarimenti in merito al Bonus 1.000 euro Partite IVA Forfettarie.
I chiarimenti, sotto forma di risposte alle domande frequenti (FAQ), sono stati richiesti da Direzioni regionali, associazioni di categoria, operatori e contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate si concentra sulle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza pandemica e, in particolare, al Bonus 1.000 euro Partite IVA in regime forfettario.
L’Agenzia delle Entrate, in merito al Bonus 1.000 euro Partite IVA, dà importanti delucidazioni in merito al criterio di determinazione del reddito previsto dal Decreto Rilancio.
Bonus 1000 euro Partite IVA Forfettarie: requisiti necessari
Il comma 2 dell’articolo 84 Decreto Rilancio riconosce un Bonus 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore di liberi professionisti titolari di partita IVA, purché:
- non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335,
- abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Bonus 1000 euro partite iva forfettarie: determinazione del reddito
Ai fini della determinazione del reddito viene stabilito che lo stesso deve essere individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Il Fisco, nella suddetta Circolare n.25 stabilisce i criteri per la determinazione del reddito effettivo individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività.
Pertanto, la misurazione dello scostamento del reddito e l’attribuzione della nuova indennità prescindono dal regime contabile adottato dal professionista.
Il regime forfettario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) e successive modificazioni, rileva su un piano diverso ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette.