Bonus affitti: dal 13 luglio via alla cessione del credito maturato.
I titolari di esercizi commerciali, alberghi e ristoranti che svolgono la loro attività in affitto possono cedere ai locatori il credito d’imposta maturato tra i mesi di marzo e maggio.
Grazie al bonus affitti è possibile ottenere uno sconto sulla mensilità. Hanno diritto al bonus affitti i commercianti al dettaglio con ricavi superiori ai 5 milioni di euro nel 2019.
L’agevolazione scende dal 30% al 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile e dal 60% al 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione.
Per chi ha avuto ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019, il bonus resterà invariato, mentre per chi ha incassato oltre la soglia dei 5 milioni di euro la cifra viene ridotta a un terzo.
Il limite dei 5 milioni di euro è stato eliminato per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.
Chi ha già pagato i canoni di locazione nei mesi di marzo, aprile e maggio può trasferire il credito d’imposta in conto pagamento dei canoni successivi anche allo stesso locatore.
La cessione del credito d’imposta sugli affitti sarà possibile solo in presenza di un contratto registrato.
Il credito d’imposta sugli affitti potrà essere ceduto a soggetti terzi, previa apposita comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.
L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo al bonus affitti può essere effettuato dal 13 luglio al 31 dicembre 2021.
Per adesso l’invio è consentito solo in via diretta ai contribuenti: un successivo provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria disciplinerà le regole da seguire per l’inoltro tramite intermediari abilitati.
Bonus affitto, cessione credito d’imposta: modulo e istruzioni
Il bonus affitto riconosciuto ai titolari di Partita IVA prima dal Decreto Cura Italia e poi dal decreto Rilancio può essere ceduto a terzi, banche comprese.
Il titolare di Partita IVA che abbia maturato il credito d’imposta del 60% o 30% potrà optare per la cessione totale e parziale ad altri soggetti, effettuando apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Tramite l’area riservata del sito delle Entrate il contribuente potrà effettuare direttamente la comunicazione per la cessione del bonus affitto.
Comunicazione cessione del credito bonus affitti: modello allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
La comunicazione per la cessione del credito dovrà essere redatta sulla base del modello allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare i seguenti dati:
- la tipologia del credito d’imposta ceduto e il tipo di contratto a cui si riferisce (A – Locazione/Affitto; B – Leasing; C – Concessione; D – Contratto di servizi a prestazioni complesse; E – Affitto d’azienda);
- l’importo del credito d’imposta ceduto;
- il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
- il codice fiscale del cessionario o dei cessionari;
- gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
- l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce;
- la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
Il cessionario del credito potrà utilizzare la somma secondo le stesse regole già previste per il soggetto beneficiario.
Per la compensazione tramite modello F24 resta l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La compensazione sarà ammessa dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione, previa accettazione da parte del cessionario del credito, che dovrà essere effettuata tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus affitto, ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
Entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
Una possibilità per la quale bisognerà utilizzare le stesse modalità previste per la prima cessione del bonus affitto da parte del soggetto beneficiario.
Si ricorda che in caso di cessione dei crediti d’imposta, il controllo sulla spettanza del bonus affitto riguarderà il soggetto beneficiario originario.