Bonus Facciate: invariato al 90% ma con diverse limitazioni
Il Bonus Facciate è una delle novità in arrivo dal 2020, mentre le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni e l’arredo della casa sono in fase di proroga
Il Bonus Facciate è bene evidenziare che non sarà ammesso in alcune aree a bassa intensità urbane con estensione anche a titolari di redditi di impresa oltre che di lavoro autonomo, nella misura del 50%.
Grazie alla nuova formulazione, il Bonus Facciate limita le spese detraibili agli edifici esistenti ubicati in «zona omogena» A o B.
Le spese per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e B (totalmente o parzialmente edificate) hanno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.
Restano escluse le zone C: si tratta di aree destinate a nuovi complessi insediativi con bassa densità di urbanizzazione.
Tra gli interventi oggetto di agevolazione sono inclusi anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
La finalità è quella di non introdurre alcun tetto di spesa alla nuova detrazione né di escludere le manutenzioni ordinarie.
La detrazione fiscale sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno in cui si sostengono le spese e in quelli successivi.
Bonus facciate 50% per professionisti e imprese
L’emendamento 25.2000 prevede che il bonus facciate sia riconosciuto anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con una percentuale ridotta al 50% rispetto al 90%.
Come presentare la domanda per il Bonus Facciate 2020?
Per quanto riguarda la domanda del bonus facciate, non c’è una vera e propria domanda da compilare. Basta seguire qualche semplicissimo step: all’inizio dei lavori un direttore dei lavori effettuerà le varie comunicazioni al Comune.
Al termine dei lavori, quando si paga il corrispettivo con un bonifico “parlante”, bisogna inserire vari dati.
In sede di dichiarazione dei redditi, ossia l’anno successivo, il contribuente deve consegnare al consulente fiscale sia la fattura, sia la ricevuta del bonifico “parlante”.