Cassa Integrazione, procedura accelerata dal 18 giugno senza “transitare” dalle Regioni
Dal 18 giugno per i pagamenti di tutti gli strumenti di cassa integrazione scatta la procedura accelerata.
Il Decreto Rilancio prevede l’anticipazione da parte dell’INPS del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande da parte del datore di lavoro.
Le domande per richiedere la Cassa Integrazione devono essere presentate entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per la Cassa Integrazione in Deroga i datori di lavoro avranno un unico interlocutore, l’INPS, bypassando le Regioni ritenute responsabili di molti ritardi nei pagamenti della prima tranche di ammortizzatori.
Proroga Durata Cassa Integrazione: concesse 5 settimane in aggiunta alle 9
La normativa vigente prevede la proroga di 5 settimane dei trattamenti di Cassa Integrazione utilizzabile entro il 31 agosto, ma solo se si è usufruito di tutto il plafond delle 9 settimane già concesse.
Per l’accesso alle ulteriori cinque settimane di Cig da utilizzare entro il 31 agosto sarà direttamente l’INPS ad autorizzare le domande.
Le nuove istanze potranno essere presentate dopo 30 giorni dal 18 giugno.
Trascorsi i primi 30 giorni, il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INS trasmette la domanda, entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Cassa Integrazione per i settori più “colpiti” dall’emergenza Covid-19
Per i datori di lavoro dei settori più colpiti dall’emergenza Covid-19, ovvero il comparto turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile beneficiare dell’intero plafond di 9 settimane entro il 31 ottobre a condizione che si sia fruito del periodo di nove settimane.
Cassa Integrazione in Deroga: doppio binario
Per la Cassa Integrazione in Deroga c’è un doppio binario per quanto concerne le procedure:
- si applicano quelle nuove indicate nell’articolo 71 del Dl Rilancio per richiedere le nuove e ulteriori nove settimane nella formula cinque + quattro.
- si applicano quelle indicate nell’articolo 22 del Dl 18/2020 per chi ancora non ha richiesto totalmente le prime nove settimane da utilizzare dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.