Contributo a fondo perduto ne Decreto Rilancio: normativa
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto le istruzioni operative ed il Modello per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio.
Questo provvedimento definisce l’iter necessario per ottenere la misura a favore delle imprese e delle Partite Iva colpite dal lockdown.
Il modello scaricabile dal sito dell’Agenzia dell’Entrate va presentato dal 15 giugno al 24 agosto mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web.
Contributo a fondo perduto nel Decreto Rilancio: cos’è?
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto “Rilancio”) ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”.
Tra queste, è stato previsto il contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 25 del decreto.
Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari.
Il contributo a fondo perduto spetta ai titolari di Partita IVA, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla riduzione del giro d’affari cagionato dall’emergenza epidemiologica.
Agenzia delle Entrate chiarisce che il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap.
Inoltre, tale contributo a fondi perduto non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Contributo a fondo perduto: a chi spetta?
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di Partita IVA che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Per identificare con precisione la platea di beneficiari del contributo a fondo perduto, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti.
Il primo requisito necessario per beneficiare del contributo a fondo perduto è il conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, è necessario far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019).
Il contributo a fondo perduto spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta.
L’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del de cuius e dell’erede.
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario rispettare almeno uno tra i seguenti requisiti:
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi(sisma, alluvione, crollo strutturale).
Contributo a fondo perduto: soggetti esclusi
Sono esclusi dal contributo a fondo perduto i seguenti soggetti:
- coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle Partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenzaobbligatoria
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
- soggetti che hanno diritto alla percezione del Bonus Professionisti e del Bonus lavoratori dello spettacolo.
Contributo a fondo perduto: quanto spetta?
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 000.000 euro,
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 000.000 di euro
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro.