Decreto Semplificazioni: in bozza lo stralcio della norma sui condoni edilizi

Decreto Semplificazioni: misure di semplificazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia

Pronta la bozza del Decreto Semplificazioni costituito da 48 articoli ancora in via di definizione visto che il Consiglio dei Ministri deve ancora discuterne e deve attendere il via libera del Parlamento.

Il Decreto Semplificazioni mira ad essere il motore del recupero dell’efficienza, della competitività e della modernità.

L’orientamento della maggioranza va verso lo stralcio della norma sui condoni edilizi: nel Titolo I, Capo II, della bozza Decreto Semplificazioni sono previste misure di semplificazione, velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia, essenzialmente volti a rendere più facile e immediata la realizzazione delle opere legittimamente realizzabili.

Tutte le misure in materia di interventi edilizi hanno riscosso generale condivisione dalle amministrazioni interessate (quali Pubblica amministrazione, MIT, MiBACT, etc.).

Tra le misure più significative meritano menzione le seguenti:

  • rimozione del vincolo del sedime e della sagoma, stabilendo che, pergli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un pianourbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione siaconsentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;
  • chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione ai fini di ricostruzione;
  • ammissibilità delle rettifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria seindispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari;
  • classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate ad essere rimosse alla finedel loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;
  • previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altreamministrazioni richiesti per la realizzazione dell’intervento, al fine ultimo di standardizzare e velocizzare i termini di svolgimento delle procedure edilizie;
  • previsione di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che primache siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori, il privato possa prorogarli con una mera comunicazioneallo sportello unico comunale;
  • incremento della riduzione dal 20 al 35% del contributo di costruzione per gli interventi dirigenerazione urbana;
  • chiarimento in merito al campo di applicazione del Contributo Straordinario introdotto daldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
  • rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da partedello sportello unico edilizia (SUE).

In coerenza con il principio per cui la sanzione ripristinatoria si addice agli interventi abusivi realizzati che abbiano comportato incremento del cd. carico urbanistico, l’articolo 10 della bozza del Decreto Semplificazioni ribadisce che le opere che, un tempo, erano soggette a mera autorizzazione comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria (commisurata al doppio del valore incrementale).

Mentre per le sole opere che non comportano un incremento di carico urbanistico è prevista una prescrizione decennale della violazione amministrativa.

Tali previsioni normative nel settore edile comporteranno uno “sblocco” del mercato immobiliare.

Prevista anche l’estensione dell’accertamento di conformità anche alle opere che sono conformi al piano regolatore solo all’attualità, ma che non lo erano al momento della loro iniziale realizzazione.

Ciò era già previsto dall’art. 36 del T.U. per le opere che, pur essendo state realizzate senza titolo formale, erano e sono tuttavia conformi alla pianificazione urbanistica sia al momento della loro realizzazione sia a quello attuale (cd. doppia conformità).

Tale accertamento di conformità non opera alcuna sanatoria retroattiva.

Decreto Semplificazioni: la norma per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Stralciata nel Decreto Semplificazioni una norma che riguardava le assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

È quanto si apprende da fonti di maggioranza che mettono in evidenza come le norme stralciate riguardavano il Mibact e gli incarichi dirigenziali a termine a chiamata diretta, disciplinati dall’art. 6 della bozza del provvedimento.

Il suddetto articolo rubricato “Collegio consultivo tecnico” prevede che fino al 31 luglio 2021 è contemplata l’obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie ovvero per opere di rilievo nazionale.

Il collegio, oltre a svolgere alcuni rilevanti compiti in tema di sospensione e modifica delle opere, ha funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

 

 

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