Con la risposta all’interpello numero 278 del 26 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che non è rilevante il numero di locazioni brevi, ma la presenza o meno di servizi aggiuntivi che possono determinare un’attività imprenditoriale.
L’attività di locazione breve, anche se esercitata su più unità immobiliari, per la quale ci si avvale dell’intermediazione di soggetti terzi che gestiscono siti internet specializzati, contribuisce a formare il reddito fondiario ai sensi degli articoli 36 e 37 del TUIR e rientra nel regime delle locazioni brevi.
Il riferimento normativo sulle locazioni brevi è l’articolo 4 del decreto legge numero 50 del 24 aprile 2017, che ha sancito una specifica disciplina fiscale per gli affitti brevi, ha definito la tipologia di contratti ed il regime fiscale da applicare ai relativi canoni.
Locazioni brevi, normativa di riferimento
Come sottolinea il Fisco, la normativa richiede che il contratto sia stipulato da persone fisiche che pongono in essere la locazione al di fuori della attività d’impresa.
Al fine di individuare i criteri idonei a determinare lo svolgimento di un’attività di locazione di immobile nell’esercizio o meno di un’attività di impresa, occorre fare riferimento ai principi generali stabiliti dall’art. 2082 del Codice Civile e dall’art. 55 del TUIR tenuto conto del loro numero complessivo.
In base all’articolo 55 del TUIR, deve ritenersi che l’attività in oggetto sia organizzata in forma di impresa solo quando insieme alla messa a disposizione dell’abitazione vengano forniti quei servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali degli immobili, quali la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto o altri mezzi a noleggio, o l’offerta di guide turistiche o di altri servizi collaterali, per la cui fornitura si può presupporre l’esistenza di una organizzazione imprenditoriale, a nulla rilevando il numero delle unità immobiliari locate.
Locazioni brevi: durata del contratto
Per quanto concerne la durata del contratto, la norma prevede che la locazione breve non abbia una durata superiore a 30 giorni.
Nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.