Sismabonus ed Ecobonus 2020 al 110% nel Decreto Rilancio: le novità
L’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha potenziato le agevolazioni fiscali esistenti introducendo i nuovi Ecobonus e Sisma Bonus potenziati al 110% con sconto in fattura ed ampia possibilità di cessione del credito fino al 2021.
Pertanto, il provvedimento pubblicato in Gazzetta ha confermato l‘Ecobonus e il Sismabonus del 110% per gli interventi sui condomini e sulle singole unità immobiliari all’interno dei condomini.
Oggetto di agevolazione fiscale sono i lavori eseguiti sugli edifici unifamiliari solo se risultano come prima abitazione.
Il Superbonus al 110% (Sismabonus e Ecobonus al 110%) sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, e per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione fiscale debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Un’interessante novità prevista per il Sismabonus e l’Ecobonus 2020 al 110% è il ritorno dello sconto in fattura e la possibilità di cedere il credito anche alle banche, e non solo da parte di soggetti incapienti.
Sismabonus ed Ecobonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito alle banche
Il Superbonus al 110% (Sismabonus 2020 ed Ecobonus 2020) per i lavori in casa finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico coprirà il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
La detrazione fiscale ha la finalità di coprire il 100% importo della spesa sostenuta, con un 10% che rappresenta la “percentuale di ritorno” per il contribuente.
Pertanto, come si può ben intuire il Superbonus 2020 (Sismabonus 110% e Ecobonus 110%) si sostanzia in un credito d’imposta pari al 110% della spesa sostenuta e trova applicazione per i lavori in edifici singoli che in condominio.
Le novità del Sismabonus ed Ecobonus 2020 sono ascrivibili alle seguenti:
- aumento della percentuale di detraibilità al 110%,
- sconto in fattura,
- cessione del credito d’imposta alla banca.
La finalità del Superbonus al 110% è consentire alle famiglie italiane di fare lavori in casa a costo zero, optando per due strade:
- anticipo costo dei lavori,
- cessione del credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari pet poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta.
È possibile usufruire dell’Ecobonus e del Sismabonus al 110% in detrazione fiscale per 5 anni.
Sismabonus ed Ecobonus al 110%: chi sono i soggetti beneficiari?
Il Superbonus 2020 (Sismabonus ed Ecobonus al 110%) è utilizzabile dalla seguente platea di beneficiari:
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- condomini;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Istituti autonomi case popolari (IACP).
Per quanto concerne i condomini, è necessario che questi siano legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari) e provvisti di codice fiscale.
Il condominio potrà ottenere le detrazioni fiscali del 110%, a prescindere che ci siano le seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.
Nel caso di lavori effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, l’Ecobonus e il Sismabonus al 110% è fruibile nel caso in cui l’edificio sia adibito ad abitazione principale.
Sismabonus ed Ecobonus 110%: quali sono gli interventi agevolabili?
L’art. 119, commi da 1 a 4, definisce quali sono gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico, che potranno beneficiare dell’Ecobonus e del Sismabonus al 110%:
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici;
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza eccedente al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici,
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici.